Art. 18.
(Doveri del personale inviato all'estero).

      1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione allo sviluppo è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Oltre ai doveri contrattualmente previsti, il personale che entra a fare parte di un progetto di

 

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cooperazione allo sviluppo ha il dovere di supportare positivamente in ogni suo aspetto l'azione e l'immagine dell'Italia all'estero. Un comportamento non conforme a quanto disposto dal presente comma può essere considerato causa di risoluzione del contratto o eventualmente di richiamo in patria.
      2. Il personale inviato all'estero ai sensi del comma 1 non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
      3. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività del personale di cui al presente articolo, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.